PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le lauree in discipline nautiche o in scienze nautiche, rilasciate dalle facoltà di scienze nautiche di università, statali o legalmente riconosciute, sono agli effetti di legge, equipollenti alle lauree in fisica, in matematica e in ingegneria i cui bandi prevedono come requisito di partecipazione il possesso di una delle predette lauree, ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi.